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Medicina di base (Articoli - 2008-04-04 09:10:45)

Disabilità. convenzione ONU/scheda: tutti i diritti in 50 articoli

Dalla vita all'istruzione, fino alla partecipazione e all"inclusione sociale, ecco cosa prevede la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita' che entrera' in vigore il 3 maggio. Con un Protocollo per un controllo 'dal basso'.

Cinquanta articoli per tutelare i diritti di 650 milioni di persone in tutto il mondo: e' il primo grande trattato sui diritti umani ad entrare in vigore nel nuovo millennio e promette di rappresentare una pietra miliare nel percorso di accettazione, partecipazione e inserimento alla vita sociale e lavorativa dei disabili. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita', adottata da 192 paesi, firmata da 126 e ratificata da 20, entra in vigore il prossimo 3 maggio: quattro anni di trattative, scritta insieme alle piu' grandi associazioni e organizzazioni del settore, colma una lacuna del diritto internazionale e tratteggia nel dettaglio i diritti di cui godono le persone disabili, chiedendo quel cambiamento di atteggiamento da parte della societa' indispensabile a garantire ad essi il raggiungimento della piena uguaglianza.

Nel concreto, la Convenzione non introduce nuovi diritti, ma si prefigge lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare alle persone con disabilita' il pieno ed eguale godimento del diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, al lavoro, ad una vita indipendente, alla mobilita', alla liberta' di espressione e in generale alla partecipazione alla vita politica e sociale. La prima parte del documento e' imperniata anzitutto sull'uguaglianza, declinata con riguardo alla lotta ai pregiudizi, in modo particolare rispetto alle donne e ai bambini: il testo riconosce che queste categorie sono spesso vittime di una doppia discriminazione e stabilisce che gli Stati si impegnano a "prendere misure per assicurare loro il pieno ed uguale godimento dei diritti umani".

L'elencazione dei diritti comprende quelli fondamentali, ad iniziare da quello alla vita, all'integrita' fisica e al divieto di essere sottoposti a tortura e a sfruttamento: un riferimento quest'ultimo alle prassi, diffuse soprattutto nei paesi poveri, di usare persone con disabilita', anche minori, per raccolte di elemosine, espianto di organi, sfruttamento sessuale o lavorativo, e simili pratiche criminali.
Il testo della Convenzione enumera poi i cosiddetti "diritti di seconda e terza generazione", ad iniziare da quella alla liberta', declinata nei diversi ambiti: di locomozione (eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive), di manifestazione del pensiero (rispetto delle persone con disabilita' intellettiva) e di partecipazione alla vita politica (diritto di voto effettivo), come pure i diritti all'assistenza sanitaria e sociale, all'abilitazione ed alla riabilitazione, all'istruzione, al lavoro ed alla liberazione dalla poverta' (endemica per tutti i disabili dei paesi poveri).

Il testo affronta poi anche i "diritti di quarta generazione", fra i quali si possono ricordare il diritto alla privacy, il diritto alla vita indipendente ed all'inclusione sociale (che si traduce con un no a quelle strutture o istituti speciali che separano la persona dall'ambiente circostante, i cosiddetti "ghetti" denunciati da molte associazioni), e poi ancora il diritto ad una vita nel proprio nucleo familiare originario o ad una vita autonoma, fuori famiglia, assistiti dai servizi sociosanitari di territorio. Nell'ambito della salute, la Convenzione dispone che le persone disabili hanno diritto a godere del piu' alto livello di salute potenzialmente raggiungibile, senza alcuna discriminazione basata sul loro grado di disabilita' e che a tale scopo gli Stati mettono in campo misure appropriate per assicurare l'accesso dei disabili ai servizi sanitari dovendo garantire ad essi lo stesso livello e la stessa qualita' dei servizi sanitari offerti alle altre persone, siano essi gratuiti o a pagamento, e compresi quelli inseriti nell'area della salute sessuale e riproduttiva. Una specificazione, quest'ultima, che ha incontrato le riserve dello Stato del Vaticano, che vi ha letto una legittimazione dell'aborto: considerazione che ha portato la Santa Sede a non sottoscrivere la Convenzione.

La seconda parte del documento affronta invece le modalita' di entrata in vigore della Convenzione ed il monitoraggio del suo rispetto da parte degli Stati firmatari, a partire dall'istituzione del Comitato dei diritti che ha il compito di ricevere segnalazioni di inadempienze o violazioni della Convenzione e di redigere un rapporto periodico sullo stato di attuazione del testo nei singoli paesi. Il Protocollo aggiuntivo, firmato finora da 71 paesi (c'e' anche l'Italia) e ratificato da 13, prevede che a presentare segnalazioni e denunce al Comitato possano essere anche persone singole o gruppi non nominati dagli Stati firmatari. Una forma di controllo "dal basso", da parte della societa' civile, assai apprezzata dalle associazioni dei disabili, che sottolineano la possibilita' di sottrarre i ricorsi agli eventuali calcoli di tipo politico: proprio per questa sua valenza, questa opportunita' e' stata separata dal testo della Convenzione, andando a trovare spazio nei diciotto articoli del Protocollo aggiuntivo non obbligatorio: il Comitato Onu dunque non potra' prendere in considerazione eventuali segnalazioni provenienti da persone e gruppi di quegli stati che non l'abbiano espressamente accettato. (ska) (www.redattoresociale.it)

Fonte: Agenzia Dire